ORDINANZA
OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DI MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE LUNGO LE STRADE REGIONALI 450 E 11DIR TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI PESCHIERA DEL GARDA E AFFI
PREMESSO che le Amministrazioni comunali del Garda Veronese, ed in particolare quelle dei Comuni di Peschiera del Garda e Affi, hanno più volte segnalato la situazione di grave congestione del traffico cittadino e di rischio per la circolazione stradale determinata dall’abitudine assunta nel tempo da parte degli autotrasportatori, provenienti e diretti verso il confine del Brennero, di abbandonare la sede autostradale della A4 in direzione Milano Venezia e della A22 direzione Brennero Modena, rispettivamente alle uscite di Peschiera e di Affi, per usufruire della “scorciatoia” offerta dalle S.R.11dir e 450;
CONSIDERATO che tale situazione – destinata a complicarsi nei periodi di maggior afflusso turistico nella zona, con l’ulteriore aumento del traffico automobilistico “leggero” – comporta notevoli disagi per le comunità locali interessate, con riflessi anche sulle attività produttive, commerciali e ricettive dell’area;
RILEVATO altresì che la situazione sopra descritta determina rischi per la sicurezza stradale e pregiudizio per la fluidità della circolazione, non solo nell’ambito delle strade regionali in esame e delle viabilità comunali coinvolte ma anche a livello autostradale, provocando rallentamenti e code in prossimità e all’uscita/entrata dei caselli di Affi (A22) e Peschiera del Garda (A4);
TENUTO CONTO che la viabilità regionale in esame, pur essendo a doppia corsia, risulta priva di corsie di emergenza e aree di sosta, ciò che rende peraltro più difficoltosi la gestione delle situazioni di forzata sosta dei veicoli nonché l’accesso ai mezzi deputati al soccorso in caso di incidenti;
PRESO ATTO dei risultati del lavoro svolto nei mesi scorsi dal Gruppo tecnico costituito da rappresentanti dei Comuni, degli enti gestori di A22 e A4, di Veneto Strade e della Polizia Stradale e incaricato di analizzare la problematica individuando possibili soluzioni – tanto di carattere strutturale di medio-lungo termine, in parte già programmate, in parte da progettare, sia di natura gestionale –finalizzate ad alleggerire il traffico nelle arterie stradali considerate;
TENUTO CONTO che dall’analisi dei flussi nei caselli autostradali coinvolti è emerso un transito giornaliero di mezzi pesanti pari a oltre 2500 veicoli in entrata e in uscita e che la viabilità lungo le predette strade regionali, in quanto più vantaggiosa – dal punto di vista dei tempi e dei costi – si inserisce nelle rotte commerciali internazionali, determinando un flusso costante e rilevante, che non appare coerente con il dimensionamento della stessa, funzionale a trasferire il traffico locale dalla litoranea del Garda;
CONSIDERATO che il Gruppo tecnico sopra richiamato – a conclusione di uno studio che ha valutato i profili di sicurezza e i tassi di incidentalità che coinvolgono mezzi pesanti sulla viabilità regionale impegnata – ha formulato la proposta di regolamentare la circolazione sulle S.R. 450 e 11Dir. attraverso l’adozione, in via sperimentale e temporalmente circoscritta, di misure di limitazione del transito dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, nel periodo e nelle fasce orarie più critiche;
PRESO ATTO che nel corso della riunione tenutasi in Prefettura lo scorso 7 luglio 2023, i rappresentanti degli enti locali intervenuti, anche di quelli nel cui territorio insistono le possibili, ulteriori viabilità alternative a quella autostradale, hanno manifestato il loro consenso alla proposta in esame;
ATTESO che, nell’ambito del medesimo incontro, le Associazioni del settore autotrasporto hanno illustrato le conseguenze – in termini di maggiori costi e tempi di percorrenza, anche in relazione alla segnalata insufficienza delle aree di sosta sul sedime autostradale – della soluzione ipotizzata, evidenziando, in ogni caso, la necessità di circoscrivere la durata dell’eventuale provvedimento di limitazione della circolazione dei mezzi pesanti e di individuare le opportune eccezioni al divieto stesso, con particolare riguardo ai trasporti diretti alle realtà produttive dell’area;
CONSIDERATO che, all’esito della riunione del 7 corrente, è stato elaborato un documento di sintesi in base al quale, nel contemperamento delle esigenze degli attori coinvolti, si valuta favorevolmente l’adozione, da parte del Prefetto di Verona e di Veneto Strade S.p.A., di un provvedimento, a carattere sperimentale, di limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulle SR 450 e 11Dir, valido nel periodo tra il 1° e il 31 agosto 2023 e nella fascia oraria 8-22, con esclusione dei mezzi diretti (e in partenza da) agli insediamenti produttivi e comunque funzionali alle attività a livello provinciale;
RILEVATO che il predetto documento è stato inoltrato dalla Prefettura, con note n. 63624/23 e 63626/23 in data 14 luglio 2023, rispettivamente a tutti i soggetti interessati in ambito locale ed ai Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e Trasporti e delle Attività Produttive e Made in Italy e alla Regione del Veneto per eventuali contributi od osservazioni anche in vista di un ulteriore incontro convocato per il 20 luglio c.a.;
PRESO ATTO che, nel corso della riunione tenutasi in data 20 luglio 2023, sono stati condivisi i contenuti del predetto documento di sintesi da parte di tutti i soggetti intervenuti, compresi i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’autotrasporto;
VISTO l’art. 6 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), rispettivamente al comma 1, secondo cui: «il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse»; e al comma 4, secondo cui: «L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: […] b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade […] »;
RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, che nel caso di specie vengano in rilievo sia motivi inerenti alla sicurezza stradale che esigenze attinenti alla circolazione ed alle caratteristiche strutturali delle strade interessate e che pertanto il presente provvedimento vada adottato a firma congiunta dell’Autorità provinciale di Pubblica sicurezza e dell’Ente gestore;
ORDINANO
dal 1° agosto al 31 agosto 2023, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, è fatto divieto ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate di circolare sulle S.R. 450 e 11Dir, tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda.
Sono esclusi dal divieto i veicoli e i complessi di veicoli:
a) destinati al carico e scarico di merci e materiali per documentate esigenze connesse alle attività e al fabbisogno provinciali;
b) adibiti al pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.);
c) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;
d) delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “servizio nettezza urbana”, nonché quelli che, per conto delle Amministrazioni comunali, effettuano il Servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste italiane S.p.A. purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e Telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
h) costituenti mezzi d’opera dell’ente gestore della strada previa individuazione del percorso che dovrà essere indicato nell’autorizzazione da questi rilasciata.
Il divieto di cui sopra potrà inoltre essere derogato in caso di blocco della viabilità autostradale, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Ente gestore e dagli Organi di polizia stradale.
Le Forze di Polizia e i Sindaci dei Comuni coinvolti sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, ciascuno per la parte di propria competenza.
Gli Enti gestori delle strade e autostrade interessate provvederanno all’adeguamento della necessaria segnaletica, anche attraverso l’utilizzo di carrelli mobili luminosi a messaggio variabile, con precisa indicazione – in più lingue, considerata l’utenza anche straniera – della durata, delle fasce orarie di applicazione, delle esclusioni e della viabilità alternativa non a pedaggio che è individuata nella S.S. 12 (di competenza di A.N.A.S. S.p.A.).
Le associazioni di categoria si faranno carico di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti del provvedimento ai propri associati e cureranno anche gli opportuni contatti con le omologhe realtà associative dei Paesi europei interessati.
Gli Enti locali interessati contribuiranno, nelle forme e per i canali più opportuni ed efficaci, a diffondere l’informazione.
Viene costituito il Tavolo di monitoraggio, composto da rappresentanti dei Comuni di Affi e Peschiera del Garda, dei gestori di A22 e A4, di Veneto Strade, della Polizia Stradale e delle Associazioni di categoria, con l’incarico di analizzare l’impatto del provvedimento di cui sopra sulla situazione della viabilità sulle SR 450 e 11Dir, sul tracciato autostradale e sui percorsi alternativi non a pedaggio. Tale organismo, il cui coordinamento è affidato a Veneto Strade S.p.A., avrà altresì il compito di seguire lo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali in corso e/o programmate lungo l’itinerario di cui trattasi o comunque destinati ad influire positivamente sulla viabilità in argomento e potrà avanzare ulteriori proposte di misure strutturali o a carattere gestionale finalizzate a migliorare la situazione della viabilità nei tratti in considerazione.
Eventuali violazioni del divieto disposto con la presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 6 comma 14 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, agli Enti gestori, agli Organi di polizia stradale, alle Associazioni di categoria, al C.C.I.S.S. ed agli organi di informazione locale.
In relazione alla particolare rilevanza sovraprovinciale della viabilità in esame, che intercetta i flussi internazionali di traffico delle merci, il presente provvedimento è comunicato al Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Viabilità Italia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione del Veneto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notifica.
fonte: Prefettura di Verona